Terzietà del Metodo dei Professionisti BNT nel Trading Giudiziario

L’articolo 3 del Codice Deontologico stabilisce che l’attività peritale ed estimativa svolta dai Professionisti BNT nel trading professionale è governata dal principio della terzietà del metodo. Questo vincolo di legge, derivante direttamente dalla Legge 4/2013, impone che la prestazione del BNT si configuri sempre come una relazione tecnica indipendente, prevalendo su qualsiasi presunzione o pretesa di natura meramente contrattuale. Anche quando viene nominato da una parte privata nell’ambito di una lite di trading online, il Professionista BNT non agisce come un difensore legale, ma come un esperto scientifico imparziale. Il suo compito è circoscritto all’analisi metodologica e oggettiva dei dati di mercato, garantendo al magistrato o all’organo di mediazione una ricostruzione dei fatti contabili del tutto trasparente, verificabile e priva di alterazioni di comodo.