Il Titolo II del Codice Deontologico definisce la disciplina fondamentale a cui devono conformarsi i Professionisti BNT quando svolgono attività peritale ed estimativa nel settore del trading. Sia che operi in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per il Giudice, sia come Consulente Tecnico di Parte (CTP) o perito estimatore indipendente, il BNT è strettamente vincolato all’imparzialità tecnica e alla rigorosa ricerca della verità scientifica, in linea con la Legge 4/2013 e le Linee Guida MIMIT. La stima dei danni finanziari derivanti da malfunzionamenti delle piattaforme di trading, da esecuzioni scorrette degli ordini o da frodi online richiede un approccio metodologico privo di condizionamenti di parte. Il BNT applica criteri contabili e quantitativi oggettivi, offrendo al sistema giudiziario e ai privati elaborati peritabili di elevatissima precisione che ricostruiscono con esattezza le dinamiche economico-finanziarie contestate.

