NOTA D’INDIRIZZO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E‑KINGTEAM INTERNATIONAL
Professionisti BNT in regime forfettario
(Informazione tecnica ai sensi della Legge 4/2013 – non vincolante)
SCELTA DEL CODICE ATECO
🔵 Professionista BNT Tecnico (Profilo 1)
Attività: trading tecnico, analisi operativa, controllo qualità dei software di negoziazione.
Per il professionista in regime forfettario, si suggerisce l’attivazione dei seguenti 3 codici ATECO, coerenti con le attività previste dalla Norma UNI:
- 66.12.00 – Attività di negoziazione per conto terzi
- 66.19.22 – Consulenza tecnica finanziaria non riservata
- 71.20.29 – Controllo qualità e verifica di conformità
🔵 Professionista BNT Perito e Docente (Profilo 2)
Attività: perizie tecniche, estimo finanziario, ricostruzioni documentali, docenza professionale non formale.
Per il professionista in regime forfettario, si suggerisce l’attivazione dei seguenti 5 codici ATECO, coerenti con le attività previste dalla Norma UNI e dal D.lgs 109/2023:
- 69.10.30 – Attività peritali e di estimo finanziario
- 85.59.20 – Formazione professionale e aggiornamento tecnico
- 66.19.22 – Consulenza tecnica finanziaria non riservata
- 71.20.29 – Controllo qualità e verifica di conformità
- 66.12.00 – Attività di negoziazione per conto terzi (se svolta in misura non prevalente)
🔵 Nota fiscale (Regime forfettario)
Per tutti i codici sopra indicati:
- Soglia di accesso: 85.000 €
- Coefficiente di redditività: 78%
- INAIL: rischio basso (medio solo per la formazione)
Pertanto, la scelta se attivare tutti i codici o solo parte non comporta differenze fiscali per il professionista in regime forfettario, e bene comunque considerare quale attività sia realmente continuativa o occasionale.
Analisi e Orientamento Operativo: Inquadramento dell’Attività di Trading Professionale
Riferimento: Osservazioni di carattere generale contenute nel riscontro all’Interpello n. 904-328/2021.
1. Natura dell’Attività: Il Fondamento prevalentemente Intellettuale
L’attività oggetto della presente analisi non configura una gestione di natura finanziaria o patrimoniale, bensì l’esercizio di una professione prevalentemente intellettuale.
- La prevalenza dell’elemento umano: Il valore prodotto deriva dall’applicazione di competenze analitiche, strategiche e decisionali che superano la mera operatività sui mercati. L’investimento economico di esercizio è funzionale all’espressione di tale capacità intellettuale, che costituisce il vero motore del valore generato.
- Riconoscimento della Professione: L’Agenzia conferma la legittimità dell’inquadramento professionale. Tale attività, inclusa nella categoria professionale “Borsa e Titoli” in linea con l’evoluzione normativa (L. 4/2013, D.Lgs. 109/2023), è pienamente compatibile con il regime forfettario, purché esercitata nel rispetto delle competenze tecniche certificate e degli standard definiti dalle norme UNI per i Professionisti BNT di borsa, negoziazione e titoli.
2. Il Paradigma del “Ricavo Reale” e l’Inconferenza delle Logiche Finanziarie
Il passaggio al regime forfettario comporta un cambio di paradigma: la sostanza economica dell’attività prevale sulla forma tecnica dei mercati.
- Superamento delle Normative Finanziarie: Il richiamo a norme proprie del reddito d’impresa (es. art. 64 TUIR) o alla gestione di plusvalenze/minusvalenze è ritenuto inconferente. Tali logiche appartengono a mondi contabili analitici incompatibili con la natura semplificata del regime scelto.
- Indipendenza dall’Aleatorietà: L’attività non produce “profitti” o “perdite” nel senso speculativo del termine, ma ricavi professionali. Il rischio operativo è assorbito dal coefficiente di redditività, liberando il professionista dall’obbligo di “compensare” minusvalenze o gestire costi deducibili.
3. Sintesi Operativa: Dalla Performance al Ricavo Certificato
L’attività si articola in una netta separazione tra Trading Privato (gestione di capitale) e Trading Professionale (attività intellettuale).
- Coerenza del Regime: L’adozione del forfettario cristallizza la posizione fiscale. Il professionista rinuncia alla compensazione di componenti negative pregresse in favore di una determinazione del reddito semplificata ed esclusiva.
- Certificazione del Ricavo (Principio di Cassa): Non essendoci committenti terzi, il ricavo si perfeziona al momento del realizzo effettivo e del suo trasferimento nella disponibilità del professionista. La prova di tale perfezionamento è fornita dalla concordanza tra il Registro dei Ricavi e l’evidenza dei bonifici di prelievo (flussi di cassa in uscita dalla piattaforma verso il conto corrente professionale), che trasformano il risultato operativo in provento fiscale dichiarato.
- Formula di Determinazione dell’Imponibile:

4. Responsabilità Professionale e Certezza del Modello
Il riscontro dell’Amministrazione sancisce il dovere del professionista di farsi garante della propria posizione.
- Autodeterminazione e Garanzia: La qualificazione dell’attività come prestazione intellettuale non è discrezionale, ma discende dall’effettivo esercizio della stessa, supportato da competenze certificate. Il professionista agisce come garante della corretta applicazione delle norme, garantendo che ogni passaggio sia supportato da evidenze oggettive.
- Trasparenza come Tutela: L’ancoraggio a flussi di cassa reali, privi di componenti virtuali, pone l’attività al riparo da opacità. Tale linearità rende la posizione fiscale univoca, rendicontabile e intrinsecamente immune da interpretazioni difformi o distorsive da parte dell’Amministrazione.
- Certezza del Diritto: La coerenza tra natura intellettuale, inquadramento professionale (secondo i codici ATECO adottati) e base imponibile reale costituisce la forma più alta di tutela, assicurando stabilità fiscale e il corretto adempimento degli obblighi contributivi.

