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NOTA D’INDIRIZZO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E‑KINGTEAM INTERNATIONAL

Professionisti BNT in regime forfettario

(Informazione tecnica ai sensi della Legge 4/2013 – non vincolante)

SCELTA DEL CODICE ATECO

🔵 Professionista BNT Tecnico (Profilo 1)

Attività: trading tecnico, analisi operativa, controllo qualità dei software di negoziazione.

Per il professionista in regime forfettario, si suggerisce l’attivazione dei seguenti 3 codici ATECO, coerenti con le attività previste dalla Norma UNI:

  • 66.12.00 – Attività di negoziazione per conto terzi
  • 66.19.22 – Consulenza tecnica finanziaria non riservata
  • 71.20.29 – Controllo qualità e verifica di conformità

🔵 Professionista BNT Perito e Docente (Profilo 2)

Attività: perizie tecniche, estimo finanziario, ricostruzioni documentali, docenza professionale non formale.

Per il professionista in regime forfettario, si suggerisce l’attivazione dei seguenti 5 codici ATECO, coerenti con le attività previste dalla Norma UNI e dal D.lgs 109/2023:

  • 69.10.30 – Attività peritali e di estimo finanziario
  • 85.59.20 – Formazione professionale e aggiornamento tecnico
  • 66.19.22 – Consulenza tecnica finanziaria non riservata
  • 71.20.29 – Controllo qualità e verifica di conformità
  • 66.12.00 – Attività di negoziazione per conto terzi (se svolta in misura non prevalente)

🔵 Nota fiscale (Regime forfettario)

Per tutti i codici sopra indicati:

  • Soglia di accesso: 85.000 €
  • Coefficiente di redditività: 78%
  • INAIL: rischio basso (medio solo per la formazione)

Pertanto, la scelta se attivare tutti i codici o solo parte non comporta differenze fiscali per il professionista in regime forfettario, e bene comunque considerare quale attività sia realmente continuativa o occasionale.

Analisi e Orientamento Operativo: Inquadramento dell’Attività di Trading Professionale

Riferimento: Osservazioni di carattere generale contenute nel riscontro all’Interpello n. 904-328/2021.

1. Natura dell’Attività: Il Fondamento prevalentemente Intellettuale

L’attività oggetto della presente analisi non configura una gestione di natura finanziaria o patrimoniale, bensì l’esercizio di una professione prevalentemente intellettuale.

  • La prevalenza dell’elemento umano: Il valore prodotto deriva dall’applicazione di competenze analitiche, strategiche e decisionali che superano la mera operatività sui mercati. L’investimento economico di esercizio è funzionale all’espressione di tale capacità intellettuale, che costituisce il vero motore del valore generato.
  • Riconoscimento della Professione: L’Agenzia conferma la legittimità dell’inquadramento professionale. Tale attività, inclusa nella categoria professionale “Borsa e Titoli” in linea con l’evoluzione normativa (L. 4/2013, D.Lgs. 109/2023), è pienamente compatibile con il regime forfettario, purché esercitata nel rispetto delle competenze tecniche certificate e degli standard definiti dalle norme UNI per i Professionisti BNT di borsa, negoziazione e titoli.

2. Il Paradigma del “Ricavo Reale” e l’Inconferenza delle Logiche Finanziarie

Il passaggio al regime forfettario comporta un cambio di paradigma: la sostanza economica dell’attività prevale sulla forma tecnica dei mercati.

  • Superamento delle Normative Finanziarie: Il richiamo a norme proprie del reddito d’impresa (es. art. 64 TUIR) o alla gestione di plusvalenze/minusvalenze è ritenuto inconferente. Tali logiche appartengono a mondi contabili analitici incompatibili con la natura semplificata del regime scelto.
  • Indipendenza dall’Aleatorietà: L’attività non produce “profitti” o “perdite” nel senso speculativo del termine, ma ricavi professionali. Il rischio operativo è assorbito dal coefficiente di redditività, liberando il professionista dall’obbligo di “compensare” minusvalenze o gestire costi deducibili.

3. Sintesi Operativa: Dalla Performance al Ricavo Certificato

L’attività si articola in una netta separazione tra Trading Privato (gestione di capitale) e Trading Professionale (attività intellettuale).

  • Coerenza del Regime: L’adozione del forfettario cristallizza la posizione fiscale. Il professionista rinuncia alla compensazione di componenti negative pregresse in favore di una determinazione del reddito semplificata ed esclusiva.
  • Certificazione del Ricavo (Principio di Cassa): Non essendoci committenti terzi, il ricavo si perfeziona al momento del realizzo effettivo e del suo trasferimento nella disponibilità del professionista. La prova di tale perfezionamento è fornita dalla concordanza tra il Registro dei Ricavi e l’evidenza dei bonifici di prelievo (flussi di cassa in uscita dalla piattaforma verso il conto corrente professionale), che trasformano il risultato operativo in provento fiscale dichiarato.
  • Formula di Determinazione dell’Imponibile:

4. Responsabilità Professionale e Certezza del Modello

Il riscontro dell’Amministrazione sancisce il dovere del professionista di farsi garante della propria posizione.

  • Autodeterminazione e Garanzia: La qualificazione dell’attività come prestazione intellettuale non è discrezionale, ma discende dall’effettivo esercizio della stessa, supportato da competenze certificate. Il professionista agisce come garante della corretta applicazione delle norme, garantendo che ogni passaggio sia supportato da evidenze oggettive.
  • Trasparenza come Tutela: L’ancoraggio a flussi di cassa reali, privi di componenti virtuali, pone l’attività al riparo da opacità. Tale linearità rende la posizione fiscale univoca, rendicontabile e intrinsecamente immune da interpretazioni difformi o distorsive da parte dell’Amministrazione.
  • Certezza del Diritto: La coerenza tra natura intellettuale, inquadramento professionale (secondo i codici ATECO adottati) e base imponibile reale costituisce la forma più alta di tutela, assicurando stabilità fiscale e il corretto adempimento degli obblighi contributivi.