E‑KINGTEAM INTERNATIONAL®
REGOLAMENTO n.1 – FORMAZIONE
Revisione del 12 luglio 2026
PREMESSE
Per formazione professionistica sono intese:
Formazione permanente
Rif. Legge 4/2013, art. 2, comma 3.
Formazione continua
Rif. D.lgs 109/2023, art. 3, comma 1, lett. e–f; art. 4, commi 1–3.
LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA (CTS)
Rif. Legge 4/2013, art. 2, comma 2.
Nella seduta del 12 luglio 2026, la CTS:
- visto l’art. 2, comma 3 della Legge 4/2013;
- vista la nota prot. n. 43122 del 23/10/2024 del MIM;
- visto l’art. 3, comma 1, lett. e–f del D.lgs 109/2023;
- visto l’art. 4, comma 1, lett. b del D.lgs 109/2023;
- visto l’art. 4, comma 2 del D.lgs 109/2023;
- visto l’art. 4, comma 3 del D.lgs 109/2023;
- visti i profili professionali definiti dalla Norma UNI applicabile al settore;
adotta il seguente Regolamento.
Nota metodologica sulla classificazione europea delle competenze (EQF)
L’Associazione adotta i descrittori del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), ai sensi della Raccomandazione UE del 22 maggio 2017.
I livelli EQF 6 e 7:
- non costituiscono titoli di studio statali,
- certificano che il percorso formativo rispetta i descrittori europei di conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità.
La validazione della corrispondenza EQF è operata dalla CTS, ai sensi del D.lgs 109/2023.
Profili professionali UNI (revisionato)
(Revisionato: sostituite le denominazioni obsolete)
- Professionista BNT tecnico del trading, dell’analisi finanziaria e del controllo qualità dei software di negoziazione – EQF 6
- Professionista BNT esperto in perizie e docenze in scienze economico‑finanziarie con speciali competenze in borsa, negoziazione e titoli – EQF 7
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONISTICA DEI PROFESSIONISTI BNT
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Formazione professionale professionistica
Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente e continua da parte del Professionista BNT, sia verso clienti privati, avvocati, sia nell’ambito dell’iscrizione all’Albo dei CTU.
La formazione erogata dall’Associazione è configurata come formazione formale, strutturata secondo programmi didattici definiti e coerenti con il D.lgs 109/2023.
Art. 2 – Aggiornamento e formazione (revisionato)
(Revisionato: aggiornate durate e denominazioni dei corsi)
La formazione professionistica comprende attività di:
- aggiornamento,
- formazione,
- perfezionamento tecnico,
- acquisizione di nuove competenze.
Le attività formative sono articolate su tre livelli: base, avanzato, specialistico.
Corsi obbligatori (revisionato)
Tutti i Professionisti BNT iscritti in Categoria 1 devono frequentare e superare:
- 180 ore – Professionista BNT tecnico del trading (Livello 1)
- 200 ore – Professionista BNT perito e docente (Livello 2)
Corso di mediazione peritale (revisionato)
Obbligatorio per i Professionisti BNT che esercitano attività di estimo. Il modulo da 40 ore è parte integrante del Livello 2.
Aggiornamento tecnico
Obbligo con cadenza biennale.
Art. 3 – Attività formative
L’attività di aggiornamento comprende:
- corsi,
- seminari,
- convegni,
- conferenze,
- webinar,
- congressi,
- formazione a distanza.
Tutte le attività devono essere validate dalla CTS.
L’attività di formazione comprende:
a) corsi tecnici e specialistici;
b) corsi di specializzazione;
c) master professionali;
d) corsi per mediatori professionali nell’ambito dell’estimo.
Art. 4 – Metodologie didattiche
La formazione può essere erogata tramite:
- lezioni frontali,
- analisi di casi,
- esercitazioni,
- simulazioni,
- formazione a distanza,
- strumenti cartacei, telematici, audiovisivi e digitali.
Art. 5 – Definizioni
a) Legge professionale: Legge 4/2013 e D.lgs 109/2023. b) Attività formativa: ogni attività utile all’assolvimento dell’obbligo formativo. c) CFP: Credito Formativo Professionale – 4 ore = 1 CFP. d) Periodo formativo: arco temporale di valutazione dei CFP. e) Preparazione didattica: E‑Kingteam Italia S.r.l. Esami: CTS dell’Associazione Professionale.
Art. 6 – Libertà di formazione
Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative, salvo:
- corsi obbligatori (art. 2),
- corsi obbligatori per l’estimo.
La CTS valuta i CFP delle attività esterne svolte in Italia o UE.
TITOLO II – MODALITÀ DELLA FORMAZIONE
Art. 7 – Contenuto dell’obbligo formativo (revisionato)
(Revisionato: aggiornati CFP e durate)
L’obbligo formativo si considera assolto mediante:
- superamento dell’esame CTS,
- conseguimento dell’attestazione,
- acquisizione dei CFP previsti.
CFP richiesti (revisionato)
- 180 ore → 45 CFP
- 200 ore → 50 CFP
Il Professionista può acquisire:
- fino a 30 CFP/anno aggiuntivi,
- ulteriori 20 CFP per attività di particolare rilevanza.
Titolo di Dottore della Professione
Conferito dal Presidente della CTS ai Professionisti che abbiano maturato:
- CFP del percorso base,
- CFP degli aggiornamenti periodici,
- CFP delle attività di speciale rilevanza.
Art. 8 – Esenzioni ed esoneri
Esentati:
- Aspiranti,
- Investitori.
Esoneri su domanda:
- gravidanza, parto, maternità/paternità;
- grave malattia o infortunio;
- interruzione dell’attività per almeno 6 mesi;
- trasferimento all’estero;
- forza maggiore.
Durata massima dell’esonero: un anno.
Art. 9 – Formazione specialistica
I Professionisti che hanno conseguito il titolo di Specialista sono soggetti all’obbligo di formazione continua con cadenza biennale.
TITOLO III – ATTESTATO E VALUTAZIONE
Art. 10 – Attestato, valutazione e accreditamento (revisionato)
(Revisionato: aggiornate procedure, CIA, firma digitale)
La CTS conserva:
- attestati,
- Patto Formativo,
- documentazione didattica,
- esiti d’esame,
- verbali.
La valutazione è svolta da una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri.
L’assolvimento dell’obbligo formativo è condizione per mantenere l’iscrizione nelle categorie tecniche 1 e superiori.
Violazioni
La mancata o infedele attestazione costituisce infrazione disciplinare valutata dalla Commissione Giustizia.
Codice Identificativo di Accreditamento (CIA)
Ogni percorso formativo validato riceve un CIA:
EKT–ID–Anno–Progressivo
Il CIA è registrato nel Registro Ufficiale della Formazione.
Firma digitale e marca temporale (revisionato)
Tutte le attestazioni rilasciate dalla data della revisione devono essere:
- firmate digitalmente dal Presidente della CTS,
- corredate da Marca Temporale.
Pubblicazione
Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale:
🔗 www.ekingteaminternational.eu
Validità
La validità è illimitata.
La CTS può modificare il Regolamento in ogni sua parte.
Per quanto non previsto, decide la CTS.
Milano, 12 luglio 2026
E‑KINGTEAM INTERNATIONAL® Il Presidente della CTS – Commissione Tecnico Scientifica
Francesco Maurizio Mulino
Nota di inquadramento normativo: In conformità con l’art. 4 del D.Lgs. 109/2023, la presente Associazione detiene la piena ed esclusiva competenza in materia di formazione professionale. Tale prerogativa — che copre l’intera filiera operativa, includendo la programmazione, la definizione dei contenuti, l’organizzazione didattica e la validazione dei percorsi — si estende a ogni tipologia di formazione (formale, continua e specialistica). Tale assetto è stato confermato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (nota prot. n. 43122 del 23/10/2024), che esclude qualsivoglia funzione di interferenza o eterodirezione esterna e conferma che l’Associazione è l’ente legittimato a disciplinare, regolare e certificare le competenze professionali nel proprio ambito di riferimento.

