E‑KINGTEAM INTERNATIONAL®
REGOLAMENTO n.1 – FORMAZIONE
Revisione del 12 luglio 2026
PREMESSA
Alla luce dell’articolo 4, comma 52, della Legge 92/2012, che definisce l’apprendimento formale come quello attuato nel sistema di istruzione e formazione che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica, di un diploma professionale o di una certificazione riconosciuta, e considerando che tale perimetro non pone una riserva esclusiva ai soli dicasteri dell’istruzione o dell’università ma include i percorsi istituzionali vigilati da altre autorità dello Stato (come il Ministero della Giustizia per i mediatori, DM 180/2010), il medesimo principio e la conseguente qualificazione giuridica si estendono specularmente e a pieno titolo anche alle ulteriori categorie di specializzazione dell’Albo dei CTU, organo ausiliario della giurisdizione. Ne consegue che la formazione richiesta per accedervi è formazione di natura istituzionale, non privata, come nel caso della categoria ‘Borsa e Titoli’, disciplinata nel quadro delle norme attuative relative ai consulenti tecnici d’ufficio.
Sul piano ordinamentale, l’articolo 2, comma 3, della Legge 4/2013 — stabilendo che le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti anche attraverso specifiche iniziative — recepisce il macro-concetto di apprendimento permanente trasformandolo da principio generale a effettivo dovere associativo; a sua volta, l’articolo 4, comma 3, del Decreto 4 agosto 2023, n. 109, stabilisce che gli obblighi di formazione professionale continua, per i professionisti non organizzati in ordini o collegi, coincidono con quelli definiti dall’associazione di categoria a cui l’aspirante è iscritto, operando così un perfetto rinvio normativo che àncora i requisiti di qualificazione per l’iscrizione all’Albo dei CTU agli standard formativi interni gestiti direttamente dalle associazioni professionali.
Tali categorie ottemperano agli obblighi di formazione continua e professionale alla luce di un impianto sistemico coerente: la formazione continua, intesa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del DPR 137/2012 come il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, si colloca logicamente e giuridicamente all’interno della più ampia e omnicomprensiva sfera dell’apprendimento permanente di cui all’articolo 51 della Legge 92/2012 (rafforzata per le associazioni non ordinistiche dagli obblighi di promozione ex Legge 4/2013), configurandosi quest’ultimo come il macro-contenitore esistenziale e universale dell’attività formativa svolta in qualsiasi fase della vita, di cui la specializzazione professionale rappresenta la specifica ed essenziale declinazione vincolante.
In questo contesto, l’aggiornamento si qualifica come il processo dinamico e costante attraverso cui un professionista rinnova, adegua e potenzia le proprie competenze tecniche, metodologiche e normative attraverso la formazione permanente e continua, per mantenerle perfettamente allineate con l’evoluzione della scienza, della tecnologia, del mercato e del quadro giuridico di riferimento, garantendo così che la propria operatività risponda sempre allo stato dell’arte.
In questo scenario, non agendo per mera scelta personale ma in adempimento al rigoroso obbligo derivante dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 3, della Legge 4/2013 e dell’articolo 4, comma 3, del Decreto 109/2023, l’associazione professionale E-Kingteam International — che rappresenta i Professionisti BNT – Professionisti di borsa, negoziazione e titoli — rilascia formalmente ai propri iscritti, previo superamento della specifica prova d’esame prevista nei percorsi formativi, il Riconoscimento del Merito accademico negli studi per i seguenti profili di alta specializzazione:
- Professionista BNT Tecnico del trading, dell’analisi finanziaria e del controllo qualità dei software di negoziazione
- Professionista BNT Esperto in perizie e docenze in scienze economico-finanziarie con speciali competenze in borsa, negoziazione e titoli
Tale riconoscimento costituisce l’evidenza documentale e istituzionale con cui l’associazione attesta non solo l’avvenuto assolvimento degli obblighi di formazione permanente e continua richiesti dalla normativa vigente per i professionisti non ordinisti, ma anche il superamento di rigorosi standard di competenza specialistica idonei a soddisfare i requisiti di qualificazione per l’iscrizione e la permanenza nelle categorie specialistiche dell’Albo dei CTU.
Nei successivi bienni, l’associazione rilascerà formalmente l’aggiornamento dei meriti riconosciuti, configurandosi tale cadenza non come un mero adempimento burocratico, ma come la naturale e necessaria conseguenza del principio di continuità formativa. Poiché l’aggiornamento è il processo dinamico e costante attraverso cui il professionista adegua le proprie competenze all’evoluzione della scienza, della tecnologia e del mercato, tale percorso di aggiornamento potrà essere svolto attraverso convegni, seminari o corsi specifici ritenuti conformi dalla CTS – Commissione Tecnico‑Scientifica dell’associazione, costituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. e) della Legge 4/2013, deputata alla verifica dell’assolvimento del necessario aggiornamento tecnico. La validazione periodica biennale o nei casi speciali anticipata rilasciata da E-Kingteam International costituirà così per i Professionisti BNT l’evidenza documentale incontrovertibile dell’avvenuto mantenimento dei requisiti di qualificazione specialistica, promuovendo la crescita del professionista e tutelando la posizione del consulente tecnico di fronte ai controlli periodici dei Comitati presso i Tribunali ai sensi del Decreto 109/2023.
LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA (CTS)
Nella seduta del 12 luglio 2026, la CTS:
- visto l’art. 2, comma 3 della Legge 4/2013;
- vista la nota prot. n. 43122 del 23/10/2024 del MIM;
- visto l’art. 3, comma 1, lett. e–f del D.lgs 109/2023;
- visto l’art. 4, comma 1, lett. b del D.lgs 109/2023;
- visto l’art. 4, comma 2 del D.lgs 109/2023;
- visto l’art. 4, comma 3 del D.lgs 109/2023;
- visti i profili professionali definiti dalla Norma UNI applicabile al settore;
adotta il seguente Regolamento:
Nota metodologica sulla classificazione europea delle competenze (EQF)
L’Associazione adotta i descrittori del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), ai sensi della Raccomandazione UE del 22 maggio 2017.
I livelli EQF 6 e 7:
- non costituiscono titoli di studio statali,
- certificano che il percorso formativo rispetta i descrittori europei di conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità.
La corrispondenza EQF è operata dalla CTS ai soli fini d’indirizzo accademico.
Profili professionali UNI (revisionato)
(Revisionato: sostituite le denominazioni obsolete)
Attuali denominazioni dei Profili:
- Professionista BNT tecnico del trading, dell’analisi finanziaria e del controllo qualità dei software di negoziazione (EQF 6 UNI)
- Professionista BNT esperto in perizie e docenze in scienze economico‑finanziarie con speciali competenze in borsa, negoziazione e titoli (EQF 7 UNI)
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONISTICA DEI PROFESSIONISTI BNT
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Formazione professionale professionistica
Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente e continua da parte del Professionista BNT, sia verso clienti privati, avvocati, sia nell’ambito dell’iscrizione all’Albo dei CTU.
La formazione erogata dall’Associazione è configurata come formazione formale, strutturata secondo programmi didattici definiti e coerenti con il D.lgs 109/2023.
Art. 2 – Aggiornamento e formazione (revisionato)
(Revisionato: aggiornate durate e denominazioni dei corsi)
La formazione professionistica comprende attività di:
- aggiornamento,
- formazione,
- perfezionamento tecnico,
- acquisizione di nuove competenze.
Le attività formative sono articolate su tre livelli: base, avanzato, specialistico.
Corsi obbligatori (revisionato)
Tutti i Professionisti BNT iscritti in Categoria 1 devono frequentare e superare:
- 180 ore – Professionista BNT tecnico del trading (Livello 1)
- 200 ore – Professionista BNT perito e docente (Livello 2)
Corso di mediazione peritale (revisionato)
Obbligatorio per i Professionisti BNT che esercitano attività di estimo. Il modulo da 40 ore è parte integrante del Livello 2.
Aggiornamento tecnico
La validazione periodica è biennale o nei casi speciali è anticipata.
Art. 3 – Attività formative
L’attività di aggiornamento comprende:
- corsi,
- seminari,
- convegni,
- conferenze,
- webinar,
- congressi,
- formazione a distanza.
Tutte le attività devono essere validate dalla CTS.
L’attività di formazione comprende:
a) corsi tecnici e specialistici;
b) corsi di specializzazione;
c) master professionali;
d) corsi per mediatori professionali nell’ambito dell’estimo.
Art. 4 – Metodologie didattiche
La formazione può essere erogata tramite:
- lezioni frontali,
- analisi di casi,
- esercitazioni,
- simulazioni,
- formazione a distanza,
- strumenti cartacei, telematici, audiovisivi e digitali.
Art. 5 – Definizioni
a) Legge professionale: Legge 4/2013 e D.lgs 109/2023.
b) Attività formativa: ogni attività utile all’assolvimento dell’obbligo formativo.
c) CFP: Credito Formativo Professionale – 4 ore = 1 CFP.
d) Periodo formativo: arco temporale di valutazione dei CFP.
e) Preparazione didattica: E‑Kingteam Italia S.r.l.
f) Esami: CTS dell’Associazione Professionale.
Art. 6 – Libertà di formazione
Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative, salvo:
- corsi obbligatori (art. 2),
- corsi obbligatori per l’estimo.
La CTS valuta i CFP delle attività esterne svolte in Italia o UE.
TITOLO II – MODALITÀ DELLA FORMAZIONE
Art. 7 – Contenuto dell’obbligo formativo (revisionato)
(Revisionato: aggiornati CFP e durate)
L’obbligo formativo si considera assolto mediante:
- superamento dell’esame CTS,
- conseguimento dell’attestazione,
- acquisizione dei CFP previsti.
CFP richiesti (revisionato)
- 180 ore → 45 CFP
- 200 ore → 50 CFP
Il Professionista può acquisire:
- fino a 30 CFP/anno aggiuntivi,
- ulteriori 20 CFP per attività di particolare rilevanza.
Titolo di Dottore della Professione
Conferito dal Presidente della CTS ai Professionisti che abbiano maturato:
- CFP del percorso base,
- CFP degli aggiornamenti periodici,
- CFP delle attività di speciale rilevanza.
Art. 8 – Esenzioni ed esoneri
Esentati:
- Aspiranti,
- Investitori.
Esoneri su domanda:
- gravidanza, parto, maternità/paternità;
- grave malattia o infortunio;
- interruzione dell’attività per almeno 6 mesi;
- trasferimento all’estero;
- forza maggiore.
Durata massima dell’esonero: un anno.
Art. 9 – Formazione specialistica
I Professionisti che hanno conseguito il titolo di Specialista sono soggetti all’obbligo di formazione continua con cadenza biennale.
TITOLO III – ATTESTATO E VALUTAZIONE
Art. 10 – Attestato, valutazione e accreditamento (revisionato)
(Revisionato: aggiornate procedure, CIA, firma digitale)
La CTS conserva:
- attestati,
- Patto Formativo,
- documentazione didattica,
- esiti d’esame,
- verbali.
La valutazione è svolta da una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri.
L’assolvimento dell’obbligo formativo è condizione per mantenere l’iscrizione nelle categorie tecniche 1 e superiori.
Violazioni
La mancata o infedele attestazione costituisce infrazione disciplinare valutata dalla Commissione Giustizia.
Codice Identificativo di Accreditamento (CIA)
Ogni percorso formativo validato riceve un CIA:
EKT–ID–Anno–Progressivo
Il CIA è registrato nel Registro Ufficiale della Formazione.
Firma digitale e marca temporale (revisionato)
Tutte le attestazioni rilasciate dalla data della revisione devono essere:
- firmate digitalmente dal Presidente della CTS,
- corredate da Marca Temporale.
Pubblicazione
Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale:
🔗 www.ekingteaminternational.eu
Validità
La validità è illimitata.
La CTS può modificare il Regolamento in ogni sua parte.
Per quanto non previsto, decide la CTS.
Milano, 12 luglio 2026
E‑KINGTEAM INTERNATIONAL® Il Presidente della CTS – Commissione Tecnico Scientifica
Francesco Maurizio Mulino
Nota di inquadramento normativo: In conformità con il comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 109/2023 del 4 agosto, la presente Associazione esercita la prerogativa — che copre l’intera filiera operativa, includendo la programmazione, la definizione dei contenuti, l’organizzazione didattica e la validazione dei percorsi e i Titoli rilasciati — si estende a ogni tipologia di formazione (formale, continua e specialistica) legate all’ambito professionale di riferimento. Tale assetto è stato confermato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (nota prot. n. 43122 del 23/10/2024), che esclude qualsivoglia funzione di interferenza o eterodirezione esterna e conferma che l’Associazione è l’ente legittimato a disciplinare, regolare e rilasciare titoli per le competenze professionali specialistiche nel proprio ambito di riferimento.
Nota su SAPIENTIA DIES
Al termine del percorso formativo, gli studenti sostengono il SAPIENTIA DIES, una videoconferenza registrata di circa tre ore, articolata in test con domande specifiche, prova orale, prova scritta e prova pratica.
Superare il SAPIENTIA DIES non è semplice: se lo fosse, non sarebbe il giorno della sapienza, ma una normale prova d’esame.
La registrazione del SAPIENTIA DIES di E‑Kingteam International sarà pubblicata sul sito ufficiale esclusivamente per coloro che riusciranno a superare la prova d’esame.
Tutela del Marchio e dei Contenuti
Il marchio denominativo E‑Kingteam, registrato ai sensi del d.lgs. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale per la Classe 41 (Educazione e Formazione al Trading), identifica e distingue i servizi formativi dell’impresa ai sensi dell’art. 7, lett. a) CPI. I contenuti descrittivi dei servizi presenti su questo sito — inclusi testi, struttura informativa, elementi grafici e materiali divulgativi — costituiscono opera originale e patrimonio operativo dell’impresa e sono tutelati dalle norme sulla protezione del know‑how aziendale e dalle disposizioni contro la concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. È vietata qualsiasi riproduzione, imitazione servile, alterazione, derivazione o utilizzo non autorizzato dei contenuti, anche mediante sostituzione o rimozione del segno distintivo.
Informazioni e Divulgazione Consentita
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Natura della Formazione e dei Riconoscimenti
Introduzione: In Italia il MUR e il MIM regolano il sistema universitario. L’alta formazione accademico professionale specialistica e la formazione permanente e continua Formale rientrano anche nelle competenze di altri Dicasteri dello Stato — tra cui il Ministero della Giustizia, il MIMIT e il Ministero del Lavoro — che le disciplinano tramite specifici Decreti. Le qualificazioni e le relative Deleghe di questo ambito acquisiscono piena rilevanza giuridica dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia quando derivano da Leggi Parlamentari sia quando sono emanate tramite Decreti Legislativi. Si osserva, pertanto, che il disconoscimento degli effetti di tale processo normativo non può che tradursi nel disconoscimento dell’azione legislativa dello Stato e dei principi costituzionali che ne garantiscono l’efficacia secondo le modalità previste dall’ordinamento. E‑Kingteam International non è un’università statale e non rilascia titoli di competenza MUR/MIM, ma titoli allineati ai Dicasteri competenti. In coerenza con il quadro normativo vigente, l’Ente conferisce — a seguito di esami — Riconoscimenti di Merito accademico‑professionale specialistico. Il Titolo conferito è dotato di piena validità ed efficacia legale, derivante dalla Formazione permanente e continua di tipo Formale e obbligatoria, prevista per gli Enti indicati dalle Deleghe di Legge. L’Ente opera secondo: • D.lgs 109/2023, art. 4 c.3 (Ministero della Giustizia) • Legge 4/2013, art. 2 c.3 (MIMIT) • Legge 92/2012, art. 4 cc. 51‑52 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) • Norma UNI1616773:2026 per i Professionisti BNT e Certificazione Accredia I Master di 1° e 2° Livello e i Titoli di Merito sono conformi all’Alta specializzazione accademico‑professionale e ai livelli EQF 6‑7 della Norma UNI per i Professionisti BNT. Costituiscono il presupposto formativo Formale, permanente e continuo, richiesto per l’accesso alla Certificazione delle competenze EQF 6‑7 da parte di un OdC accreditato Accredia, e per l’iscrizione all’Albo dei CTU del Ministero della Giustizia. Sintesi conclusiva: Il sistema italiano della formazione e delle qualificazioni professionali non è circoscritto all’ambito universitario MUR/MIM. La natura, la rilevanza e gli effetti di ciascuna qualificazione derivano dalla specifica normativa statale che ne disciplina delega attuativa, formazione, riconoscimento e ambito professionale. Pertanto, il riferimento al MUR/MIM riguarda i titoli universitari e non costituisce il criterio generale per classificare ogni forma di formazione o qualificazione prevista dall’ordinamento italiano.

