TRASPARENZA, ATTESTAZIONI LEGGE 4/2013 Art 4, E RICONOSCIMENTO DEL MERITO ACCADEMICO E FORMAZIONE CONTINUA D.lgs 109/2023, Art. 4 comma 3

(In ottemperanza all’Art. 4, comma 1, e Artt. 7 e 8 della Legge n. 4/2013 e all’Art. 81 del D.Lgs. n. 59/2010)

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore, trasparenza e qualificazione professionale, si rendono note le informazioni relative al sistema di attestazione associativa, al Riconoscimento del Merito Accademico e ai percorsi di formazione continua.

1. Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi e Concessione dell’uso della Denominazione associativa quale Marchio (Artt. 7 e 8, Legge n. 4/2013)

L’Associazione, al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato, rilascia ai propri iscritti — previe le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante — l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi e la Concessione dell’uso della Denominazione associativa quale Marchio (art. 7, comma 1, L. 4/2013).

Validità e Uso del Marchio: Ai sensi dell’art. 8 della Legge 4/2013, l’attestato e la concessione dell’uso della denominazione associativa quale marchio hanno validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione che li rilascia, e sono rinnovati ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza è specificata sul documento stesso. Il professionista iscritto che utilizza l’attestato ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

2. Riconoscimento del Merito Accademico e Formazione Continua (Art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 109/2023)

Il Riconoscimento del Merito Accademico viene rilasciato al superamento dell’esame previsto di fine corso per la formazione continua, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 109/2023. Tale titolo attesta e riconosce le competenze specialistiche e accademiche dell’iscritto maturate nei corsi formativi post superamento della Prova d’esame prevista di fine corso. Tali titoli hanno validità illimitata e concorrono a formare i requisiti obbligatori ai fini dell’iscrizione all’Albo dei CTU.