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Inquadramento del Settore BNT nel Quadro Normativo Italiano e Regola nazionale dell’Arte

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PROFESSIONALE

Il Professionista BNT, nell’espletamento dell’incarico conferito in qualità di CTP (ai sensi dell’art. 201 c.p.c.) o di CTU (ai sensi del D.lgs 109/2023), opera in piena conformità alla Regola dell’Arte emanata dall’Associazione E-KingTeam Internazionale e nel rigoroso rispetto delle Leggi vigenti e dei protocolli di standardizzazione tecnica nazionale. La presente prestazione è conforme ai canoni di imparzialità, diligenza e competenza specialistica richiesti dal sistema professionale di riferimento.

Introduzione:

.1 La distinzione ontologica del Professionista BNT

È necessario preliminarmente distinguere lo status del Professionista BNT da altre figure operanti nel medesimo settore. Il Professionista BNT, in quanto iscritto all’Associazione E-KingTeam Internazionale (Sezione 2 MIMIT), non è un operatore isolato o un “battitore libero” privo di vincoli.

  • Differenza rispetto al professionista non qualificato (Nca – Non classificato/autonomo): A differenza di consulenti o operatori finanziari indipendenti che operano senza alcun vincolo associativo, deontologico o metodologico, il Professionista BNT ha scelto di assoggettarsi volontariamente a un sistema di autoregolamentazione controllata.
  • La natura intellettuale e regolata: Ai sensi della Legge 4/2013, il Professionista BNT esercita un’attività intellettuale che si fonda sull’autonomia di giudizio, ma che — a differenza dei professionisti totalmente svincolati — è presidiata da obblighi di formazione formale, codici di condotta e dalla stretta osservanza della “Regola dell’Arte”.

1.2 Scenario Operativo e Giuridico (L. 4/2013 e D.lgs 109/2023)

Il settore BNT, pur configurandosi come professione non organizzata in ordini o collegi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, non vive in un vuoto normativo, bensì all’interno di una chiara tripartizione del sistema professionale italiano:

  1. Esclusione dalla sfera ordinistica (Art. 1, comma 2, L. 4/2013): Il Professionista BNT non appartiene alla sfera delle professioni riservate (ex art. 2229 c.c.), operando in un regime di libera concorrenza che valorizza la competenza specialistica rispetto al monopolio legale.
  2. Appartenenza alla sfera professionale Non Ordinistica Vincolata: A differenza dei professionisti indipendenti privi di vincoli, il Professionista BNT è soggetto ai vincoli associativi definiti dall’Associazione E-KingTeam Internazionale. Tale appartenenza non è solo formale, ma sostanziale: essa impone il rispetto di standard deontologici, etici e metodologici (la Regola dell’Arte) che garantiscono l’affidamento del pubblico e l’integrità del processo giudiziario.
  3. La Triplice Dimensione di Esercizio: In conformità all’Art. 1, comma 5 della L. 4/2013, il Professionista BNT esercita la sua attività in piena indipendenza di giudizio (Art. 1, comma 4), a prescindere che operi in forma individuale, associata/societaria, o come lavoro dipendente. La natura intellettuale della prestazione prevale sulla veste contrattuale, assicurando che — in ogni ruolo (CPT/CTU o consulente privato) — il professionista risponda al rigore della norma tecnica.

Questo scenario si innesta perfettamente nel D.lgs 109/2023, che riconosce nei Professionisti BNT soggetti dotati di “speciale competenza tecnica”, chiamati a coadiuvare l’Autorità Giudiziaria proprio in virtù dell’appartenenza a questo sistema regolato.

Premessa di Validità: La Regola dell’Arte come Standard Primario nel Settore BNT

La presente Regola dell’Arte non si configura come una mera linea guida di natura privata, bensì come lo Standard Primario di Riferimento per l’esercizio professionale in ambito di Borsa, Negoziazione e Titoli (BNT) in Italia.

Il suo valore di primarietà deriva dalla convergenza di tre pilastri fondamentali, che ne garantiscono l’efficacia istituzionale, tecnica e legale:

  1. Pilastro Associativo (Legge 14 gennaio 2013, n. 4): L’Associazione E-KingTeam Internazionale, in qualità di ente di specifico settore iscritto al MIMIT (Sezione 2), esercita la funzione di garante della qualità professionale e della deontologia, conferendo alla Regola dell’Arte efficacia vincolante per tutti gli iscritti. Essa rappresenta l’architrave su cui poggia la responsabilità e la tutela dell’utente nel mercato delle professioni non organizzate.
  1. Pilastro Pubblico (D.lgs 109/2023): Il legislatore, attraverso il D.lgs 109/2023, ha individuato nei ruoli dei periti e degli esperti il punto di convergenza per le “speciali competenze tecniche”. In attesa della piena operatività dei ruoli camerali, la presente Regola dell’Arte attua concretamente il dettato legislativo, definendo i parametri metodologici e di aggiornamento che il legislatore richiede per l’accertamento della qualifica professionale e per l’esercizio della funzione di ausiliario del Giudice. Vincolante per tutti i Professionisti.
  2. Pilastro di Mercato e Normazione Tecnica (UNI e Certificazione Accredia): Il rigore scientifico della Regola dell’Arte è fondato sui principi della normazione tecnica UNI (Gruppo di lavoro UNI 061-GL03), il linguaggio universale riconosciuto dal legislatore e certificato, per competenza individuale, dagli organismi accreditati da ACCREDIA.

Conclusioni sulla Natura dello Standard: La sintesi di tali pilastri eleva la presente Regola dell’Arte a Norma Tecnica di Settore ad Efficacia Istituzionale. Essa non rappresenta un’opinione professionale, ma l’unico protocollo nazionale in grado di integrare:

  • La conformità metodologica richiesta dalle norme UNI;
  • La legittimità soggettiva definita dalla Legge 4/2013;
  • La funzionalità procedurale prevista dal D.lgs 109/2023.

Per tali ragioni, la presente Regola dell’Arte si impone come il riferimento obbligato per ogni Professionista BNT, per l’Autorità Giudiziaria chiamata a valutare le competenze tecniche in sede di nomina e per il mercato che necessita di criteri oggettivi di trasparenza e legalità.

Attualmente come già detto in “Introduzione”, il settore della Borsa, Negoziazione e Titoli (BNT) si configura come un’attività professionale non regolamentata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Questa condizione determina il seguente scenario operativo e giuridico che fa riferimento al D.lgs 109/2023:

  1. Assenza di Ordinamento Pubblico: A differenza di professioni come avvocati, commercialisti o ingegneri, non esiste per i Professionisti che esercitano attività in borsa, negoziazione e titoli alcun Ordine o Collegio istituito mediante legge dello Stato.
  2. La categoria nel D.lgs 109/2023: Il D.lgs 109/2023 ha ufficialmente introdotto, nell’Allegato A, la categoria di riferimento per il settore “Borsa e Titoli” che ingloba anche l’attività di “negoziazione”. Tuttavia, si rileva che tale categoria non è attualmente presente né operativa nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio. Sussiste dunque una dicotomia tra la previsione normativa statale e l’effettiva operatività amministrativa dei ruoli camerali.
  3. Il Ruolo dell’Associazione Professionale e l’obbligo di iscrizione (Art. 4 del D.lgs 109/2023): In assenza di un albo ordinistico e in attesa della piena operatività dei ruoli camerali per la categoria BNT, l’unico canale normativo coerente e aderente al dettato legislativo è rappresentato dall’associazione professionale di specifico settore. L’Associazione E-KingTeam Internazionale, iscritta nell’elenco nazionale del MIMIT, Sezione 2, agisce quale ente certificatore ai sensi della Legge 4/2013. Ai sensi dell’Art. 4, comma 2, del D.lgs 109/2023, il professionista deve essere iscritto ad una delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale. Tale iscrizione costituisce requisito normativo imprescindibile per il riconoscimento della “speciale competenza tecnica” prevista dal comma 1, lettera d).
  4. Il Sistema di Formazione Professionale (Continua e Permanente): Gli obblighi di formazione professionale continua, richiamati dal D.lgs 109/2023 (art. 3, comma 1, lett. e ed f; art. 4, comma 1, lett. b; art. 4, comma 2; art. 4, comma 3) e disciplinati nei principi generali dal D.P.R. 137/2012, si configurano come formazione di tipo formale poiché a carattere obbligatorio. Come confermato dalla nota prot. n. 43122 del 23/10/2024 del MIM, tale competenza è demandata in via esclusiva all’Associazione Professionale. L’Associazione distingue le attività secondo i seguenti criteri:
    • Formazione Permanente (Rif. Legge 4/2013, art. 2, comma 3): Processo orientato allo sviluppo professionale lungo l’intero arco della vita lavorativa.
    • Formazione Continua (Rif. D.lgs 109/2023): Obbligo inderogabile per il mantenimento dei requisiti di iscrizione e processo orientato all’acquisizione di nuove competenze professionali.

La formazione professionistica consiste in attività di aggiornamento e formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti e ambiti cognitivi, finalizzati all’acquisizione di nuove competenze, nuove conoscenze e abilità.

  1. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
  2. Le attività di formazione continua si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie di Borsa, di Negoziazione e di Titoli del settore finanziario e alla Regola dell’Arte standardizzata.

Ne consegue che l’Associazione E-KingTeam Internazionale è l’unico organismo legittimato oggi a definire, monitorare e certificare i percorsi formativi e gli aggiornamenti tecnico-professionali, requisito essenziale e vincolante per la permanenza del professionista negli elenchi degli esperti e per indicare con ragionevole valore nazionale quali siano gli standard generali professionali che devono possedere i professionisti che esercitano l’attività in borsa, negoziazione e titoli.

5. Responsabilità Deontologica, Codice di Condotta e Regolamento Etico

L’Associazione E-KingTeam Internazionale, ai sensi dell’Art. 2 della Legge 4/2013, stabilisce che la conformità agli standard professionali costituisce un obbligo diretto e vincolante per ogni singolo Professionista BNT iscritto, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta in forma privata (CPT), su incarico dell’Autorità Giudiziaria (CTU), o in qualsiasi altra veste professionale.

Codice di Condotta e Obblighi Deontologici: Ogni iscritto è tenuto al rispetto rigoroso dei seguenti pilastri, la cui violazione comporta l’attivazione delle procedure sanzionatorie associative (Rif. Art. 2, comma 3, L. 4/2013):

  • Imparzialità e Indipendenza: Il professionista garantisce che ogni atto professionale sia esente da conflitti di interesse. Sia come CPT che come CTU, l’analisi tecnica deve essere guidata esclusivamente dai dati oggettivi e dal mandato ricevuto, nel rispetto della verità professionale.
  • Diligenza e Competenza: Il professionista opera con il massimo grado di diligenza tecnica, mantenendo un livello di aggiornamento professionale costante, requisito essenziale per la tutela dei committenti e per la correttezza del processo decisionale o giudiziario.
  • Riservatezza e Segretezza: Ogni informazione trattata nell’esercizio delle funzioni è soggetta a stretto vincolo di segretezza professionale, in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati.
  • Trasparenza Informativa: Il professionista assicura al committente (privato o pubblico) una comunicazione chiara, veritiera e completa, astenendosi da tecniche ingannevoli o promesse non supportate da riscontri tecnici.

Regolamento Etico e Valori Associativi: L’adesione all’Associazione implica l’impegno a promuovere un’integrità che va oltre il mero adempimento normativo:

  • Integrità e Prestigio: L’iscritto agisce come ambasciatore di standard elevati, consapevole che ogni propria prestazione contribuisce alla reputazione dell’intera categoria BNT e alla fiducia dei cittadini e delle istituzioni nel sistema professionale.
  • Responsabilità verso la Collettività e la Giustizia: Il professionista riconosce la funzione sociale del proprio operato. Che si tratti di assistere un privato nella gestione del patrimonio o di coadiuvare un Giudice, l’obiettivo è sempre l’eccellenza al servizio della legalità e della trasparenza.
  • Lealtà tra Pari: Lo spirito di collaborazione tra iscritti, basato sul libero scambio di conoscenze e sul mutuo supporto tecnico, è incoraggiato come strumento di crescita comune, ferma restando l’autonomia e la responsabilità individuale di ciascun professionista nel proprio specifico mandato.
  • Divieti e Vincoli di Esercizio: In ossequio all’Art. 2, comma 6 della L. 4/2013, il professionista rispetta rigorosamente i limiti del proprio ambito, evitando ogni sconfinamento in attività riservate a specifiche categorie ordinistiche, garantendo così una concorrenza leale e una corretta informazione verso il mercato.

6. La Regola dell’Arte: Standard di Riferimento tra Certificazione UNI-ACCREDIA e Normazione Settoriale Associativa

La presente Regola dell’Arte si configura come lo standard nazionale di riferimento per la categoria BNT, armonizzando due percorsi distinti ma convergenti di validazione tecnica:

A. La Certificazione UNI-ACCREDIA (D.lgs 109/2023, Art. 4, comma 5)

Il sistema delineato dal D.lgs 109/2023 riconosce il valore apicale della normazione tecnica UNI. Tale percorso prevede:

  • Certificazione Accredia: È l’attestazione di terza parte rilasciata da un organismo accreditato che certifica il possesso di competenze in conformità a una norma tecnica UNI specifica. Rappresenta il riconoscimento “esterno” e formale della “speciale competenza” professionale, validando oggettivamente il profilo del professionista nel quadro del D.lgs 109/2023.

B. La Normazione Settoriale dell’Associazione (Legge 4/2013 e Art. 4 D.lgs 109/2023)

Parallelamente, in virtù delle prerogative conferite dalla Legge 4/2013 e dall’Art. 4 del D.lgs 109/2023, l’Associazione E-KingTeam Internazionale esercita la propria funzione di normazione tecnica settoriale attraverso:

  • Commissione Tecnico-Scientifica Associativa: Organo interno incaricato di elaborare, revisionare e codificare la Regola dell’Arte. Tale Commissione trasforma l’esperienza pratica e la dottrina scientifica in protocolli operativi vincolanti, garantendo che lo standard associativo sia costantemente allineato alle necessità del settore BNT.
  • Coordinamento e Influenza normativa (UNI 061-GL03): Attraverso la partecipazione attiva e il coordinamento nel gruppo di lavoro UNI 061-GL03 (Borsa, Negoziazione e Titoli), l’Associazione non si limita ad applicare standard esterni, ma contribuisce alla loro genesi. Questa posizione di leadership tecnica assicura che la Regola dell’Arte associativa sia in perfetta osmosi con gli sviluppi della normazione tecnica nazionale e internazionale.
  • Sintesi dell’Autorità Tecnica: Mentre la certificazione ACCREDIA attesta il possesso del requisito di competenza del singolo, la Regola dell’Arte definisce il metodo con cui tale competenza viene applicata nel quotidiano. L’Associazione, agendo come ente di garanzia MIMIT (Sezione 2), conferisce alla propria Regola dell’Arte una forza normativa che unisce il rigore procedurale UNI con la competenza specialistica di settore.

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