Nell’ambito dei contenziosi legati al trading professionale e alle controversie finanziarie, l’articolo 3.3 del Codice Deontologico chiarisce con esattezza i confini dell’intervento del Professionista BNT. La partecipazione del BNT al contraddittorio peritale è rigorosamente limitata alla sfera tecnica, analitica e metodologica. Viene resa esplicita l’esclusione di qualsiasi attività di difesa giuridica o patrocinio legale, che resta di competenza esclusiva dell’avvocato incaricato dalla parte. Questa netta separazione dei ruoli garantisce la massima efficacia della consulenza: mentre il legale cura gli aspetti di diritto, il Professionista BNT fornisce la prova scientifica e quantitativa sulle operazioni di trading, analizzando i log delle piattaforme, i tassi di esecuzione e la correttezza dei flussi finanziari, mantenendo la totale neutralità ed autorevolezza dell’approccio tecnico.

