La trasparenza nella determinazione del compenso professionale costituisce un dovere primario per il Professionista BNT ai sensi dell’articolo 7.1 del Codice Deontologico. Prima del conferimento dell’incarico, il BNT è tenuto ad informare chiaramente il committente in merito ai criteri di calcolo del proprio onorario, rilasciando un preventivo scritto dettagliato. Al fine di tutelare il decoro professionale e l’indipendenza della prestazione nel settore del trading, è fatto divieto di applicare tariffe inferiori ai minimi associativi stabili dal regolamento sull’Equo Compenso, pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione in attesa dell’emanazione delle tabelle ministeriali del MIMIT. L’applicazione dell’Equo Compenso impedisce il depropauperamento della qualità della consulenza e garantisce che il BNT mantenga le risorse necessarie per svolgere analisi peritali ad elevatissimo standard tecnico.

