L’articolo 5.3 del Codice Deontologico afferma il principio di responsabilità personale e diretta del Professionista BNT per ogni incarico assunto nel settore del trading e della consulenza finanziaria. Il BNT risponde personalmente della correttezza dei dati utilizzati, della tenuta scientifica delle analisi eseguite e delle conclusioni formulate nelle proprie relazioni tecniche. Viene sancito il divieto tassativo di prestare la propria firma per avallare atti, perizie o piani di negoziazione redatti da terzi senza che vi sia stata una diretta, autonoma e approfondita verifica professionale da parte dell’iscritto. Questa norma impedisce il verificarsi di collaborazioni di comodo e assicura al committente e al tribunale che ogni elaborato recante la firma di un Professionista BNT sia frutto di un lavoro peritale scrupoloso, consapevole e pienamente tracciabile.

