E-KINGTEAM INTERNATIONAL
REGOLAMENTO 04 luglio 2024, n. 1
Regolamento per la formazione professionistica
Per formazione professionistica sono intese:
- Formazione permanente Rif. Legge 4/2013, art. 2, comma 3.
- Formazione continua Rif. D.lgs 109/2023, art. 3, comma 1, lettera e, lettera f; art. 4, Comma 1, lettera b; art. 4, Comma 2; art. 4, Comma 3;
LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA Rif. Legge 4/2013 art. 2, comma 2.
nella seduta del 12 luglio 2024
visto art. 2, comma 3 della Legge 4/2013, che obbliga le associazioni professionali a promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti;
visto l’art. 3, comma 1, lettera e, lettera f, del D.lgs 109/2023, e) che ai fini dell’iscrizione all’Albo dei CTU, chiede che il Professionista (lettere e) sia in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi, (lettera f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
visto l’art. 4, Comma 1, lettera b, del D.lgs 109/2023, che obbliga i professionisti ad essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
visto l’art. 4, Comma 2, che obbliga il professionista all’iscrizione in una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;
visto l’art. 4, Comma 3, che stabilisce che gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante.
La CTS – Commissione Tecnico Scientifica su incarico del Presidente dell’associazione professionale E-KingTeam International, rappresentante i Professionisti di Borsa, Negoziazione e Titoli, con i seguenti Profili professionali:
- Trader e Analista finanziario (individuato livello Europeo EQF 6);
- Tecnico del Controllo Qualità, Conformità ed Ispezione dei software di accesso ai mercati finanziari (individuato livello Europeo EQF 6);
- Estimatore e insegnate di materie finanziarie in assenza di Speciali competenze, Rif. Legge 4/2013 ((individuato livello Europeo EQF 7);
- Estimatore e insegnante di materie finanziarie con il possesso di Speciali competenze ai fini dell’iscrizione all’Albo dei CTU (individuato livello Europeo EQF 7).
Adotta il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONISTICA DEI PROFESSIONISTI DI BORSA, NEGOZIAZIONE E TITOLI
(in seguito Professionisti BNT)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Formazione professionale Professionistica
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente e continua da parte del Professionista BNT, sia che eserciti la Professione verso Clienti Privati o Avvocati o nell’ambito dell’iscrizione all’Albo dei CTU.
Art. 2.
Aggiornamento e formazione
1. La formazione professionistica consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti e ambiti cognitivi, nuove conoscenze e competenze e abilità professionali.
2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
3. Le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e
saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in
materie di Borsa, di Negoziazione e di Titoli del settore finanziario.
4. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.
5. Tutti i Professionisti BNT iscritti in Categoria 1) Borsa, Negoziazione e Titoli hanno obbligo di frequenza e superamento della prova d’esame finale del Corso di Borsa, Negoziazione e Titoli di 420 ore di didattica (Allegato A).
6. Tutti i Professionisti BNT che esercitano l’attività di Estimo, hanno obbligo di frequenza del Corso di Mediazione nell’ambito dell’attività di Estimo (Allegato B).
7. Tutti i Professionisti hanno obbligo di aggiornamento tecnico con cadenza minima biennale.
Art. 3.
Le attività formative
1. L’attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecniche/pratiche.
2. L’attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi o Conferenze, Seminari, Webinar.
3. Le attività di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2, devono essere dichiarate valide ai fini dell’autoaggiornamento dalla CTS.
4. L’attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, comma 1. quali ad esempio:
a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di Professionista di specifico Profilo professionale, o di più Profili.
b) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista (Allegato C).
c) master professionale (Allegato D);
d) corsi per mediatori professionali nell’ambito dell’attività di Estimo (Allegato B).
Art. 4.
Metodologie didattiche
1. L’attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l’esercitazione, la simulazione sia a distanza che in forma fisica.
2. Nell’organizzazione dell’attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant’altro utile all’efficacia della stessa attività formativa.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per “legge professionale” si intende la legge 4/2013 e il D.lgs 109/2023.
b) per “attività formativa” si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, che comprende le attività della Legge Professionale per formazione professionistica, formazione permanente Rif. Legge 4/2013, art. 2, comma 3. formazione continua Rif. D.lgs 109/2023, art. 3, comma 1, lettera e, lettera f; art. 4, Comma 1, lettera b; art. 4, Comma 2; art. 4, Comma 3, e ogni attività formativa ai fini della crescita professionale dell’iscritto.
c) il “Credito Formativo” (CFP) è l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua e della rilevanza dell’attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento, i CFP corrispondono per quantità e qualità ai CFU.
d) il “periodo formativo” è l’arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all’obbligo formativo acquisendo i Crediti richiesti;
e) La preparazione didattica è svolta dalla società E-King Team Italia S.r.l., mentre gli esami sono svolti innanzi la Commissione Tecnico Scientifica dell’associazione, garantendo la diversità tra soggetto preparatore e soggetto esaminatore.
Art. 6.
Libertà di formazione
1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali, ad eccezione del corso di Borsa, Negoziazione e Titoli di 420 ore obbligatorio per tutti gli iscritti in categoria 1 e superiori, ciò allo scopo di ottenere un elevato standard qualitativo generale dei Professionisti iscritti.
2. I contenuti della formazione del corso di 420 ore sono Pubblicati su sito ufficiale www.ekingteaminternational.it e sono modificabili a cura della CTS.
2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell’Unione Europea.
3. I CFP per attività di formazione esterna, saranno valutati e assegnati dalla CTS.
TITOLO II
MODALITA’ DELLA FORMAZIONE
Art. 7.
Contenuto dell’obbligo formativo
1. Integra assolvimento dell’obbligo formativo la specifica attestazione di formazione professionistica rilasciata dall’associazione professionale al superamento della prova d’esame.
2. L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dalla data d’iscrizione all’associazione professionale.
3. L’obbligo di aggiornamento tecnico decorre dalla data d’iscrizione in categoria 1.
4. L’iscritto deve conseguire, almeno n. 105 Crediti Formativi, mediante la frequenza al corso di Borsa, Negoziazione e Titoli, equivalenti a 105 CFU.
Il calcolo dei CFP è rappresentato dal rapporto di 4 ore = 1 CFP (1 CFU): 420 ore/4 = 105 CFP.
5. Nei corsi diversi da quello previsto al comma 4, il professionista potrà acquisire ulteriori 30 CFP/anno, la CTS, stabilisce il limite massimo dei CFP assegnabili in ogni corso.
6. Per attività professionali di particolare interesse collettivo o nazionale la CTS potrà assegnare ulteriori 20 CFP all’iscritto.
Il conferimento del Titolo di dottore della professione viene conferito dal Presidente della CTS agli iscritti che abbiano maturato almeno 275 CFP nell’arco della vita associativa così distribuiti: 105 CFP (corso 420 ore) + 30 CFP/anno (moltiplicato per 5 anni) + 20 CFP (da attività di speciale rilevanza): 105 + (30 x 5) + 20 = 275 CFP.
Art. 8.
Esenzioni ed esoneri
1. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli iscritti nella categoria Aspiranti e nella categoria Investitori.
2. Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) cause documentate di forza maggiore;
3. L’iscritto documenta alla CTS la causa e la durata dell’impedimento.
4. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento o può essere concesso dalla CTS per massimo un anno.
Art. 9.
Formazione specialistica
1. I Professionisti che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi del presente regolamento, sono soggetti all’obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, cadenza biennale.
TITOLO III
ATTESTATO E VALUTAZIONE
Art. 10.
1. Copia dell’attestato di formazione, il Patto formativo dove previsto, e tutta la documentazione in relazione alla formazione sono conservati a cura della CTS.
2. La frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale di cui al presente regolamento costituiscono titolo per l’iscrizione nella specifica categoria tecnica di riferimento.
La Valutazione alla Prova d’esame avviene a cura della CTS, costituita in Commissione esaminatrice con almeno tre membri.
3. L’adempimento del dovere di formazione professionale professionisti di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l’iscrizione nelle categorie tecniche 1 e superiori.
4. L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari valutata dalla Commissione Giustizia. La verifica dell’assolvimento dell’obbligo è competenza della CTS.
5. Il presente regolamento verrà pubblicato nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del dell’associazione professionale E-KINGTEAM INTERNATIONAL www.ekingteaminternational.eu ed entrerà in vigore il 04 luglio 2024.
6. La scadenza del presente Regolamento è illimitata.
7. Il presente Regolamento può essere modificato dalla CTS in ogni sua parte, quando la CTS ritiene utile apportare modifiche.
8. Per quanto non previsto nel presente regolamento, deciderà la CTS- Commissione Tecnico Scientifica dell’associazione.
Milano li, 04 luglio 2024
E-KINGTEAM INTERNATIONAL
Il Presidente della CTS Commissione Tecnico Scientifica
Mulino Francesco Maurizio