LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4
PROFESSIONI NON ORGANIZZATE
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. GU n.22 del 26-1-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e definizioni

  1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto
    dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina
    le professioni non organizzate in ordini o collegi.
  2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito
    denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla
    prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
    mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle
    attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice
    civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di
    pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività,
    in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla
    disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche
    commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
    del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi
    del medesimo codice.
  4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e
    sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
    dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della
    specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
  5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa
    o nella forma del lavoro dipendente.
    Art. 2
    Associazioni professionali
  6. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire
    associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
    alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli
    associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli
    utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
  7. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la
    trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,
    l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica
    adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
  8. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la
    formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-
    bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano
    sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare
    agli associati per le violazioni del medesimo codice.
  9. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di
    uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
    prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti,
    ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
    n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli
    standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
  10. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a
    professioni organizzate in ordini o collegi.
  11. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al
    presente articolo, non e’ consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a
    specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti
    dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
  12. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative
    di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti
    legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le
    prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e’ pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel
    proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo
    Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.
    Art. 3
    Forme aggregative delle associazioni
  13. Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono
    riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
  14. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena
    indipendenza e imparzialità.
  15. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività
    professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze
    ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
    Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime
    associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e
    qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
    Art. 4
    Pubblicità delle associazioni professionali
  16. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui
    all’art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il
    consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano
    i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o
    attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli
    articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto
    legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  17. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa
    garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
  18. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di
    indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e
    competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le
    associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative
    sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti
    a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
    Art. 5
    Contenuti degli elementi informativi
  19. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4,
    comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
    a) atto costitutivo e statuto;
    b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
    c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
    d) struttura organizzativa dell’associazione;
    e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di
    studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli
    appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla
    predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e
    all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
    f) assenza di scopo di lucro.
  20. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità e’
    esteso ai seguenti elementi:
    a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni
    poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato
    della necessaria autonomia;
    b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
    c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
    d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente
    degli associati, in forma diretta o indiretta;
    d) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla
    norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
    e) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di
    accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.
    Art. 6
    Autoregolamentazione volontaria
  21. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione
    dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente
    dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.
  22. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a
    norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa
    tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
    giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
  23. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione
    verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali
    che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne
    assicurano la qualificazione.
  24. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei
    professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi,
    di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1.
    Art. 7
    Sistema di attestazione
    Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi
    professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le
    necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione
    relativa:
    a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
    b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
    c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a
    rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione
    all’associazione;
    d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui
    all’art. 2, comma 4;
    e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale
    stipulata dal professionista;
    f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione,
    rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
  25. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio
    dell’attività professionale.
    Art. 8
    Validità dell’attestazione
  26. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il
    professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed e’ rinnovata ad
    ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza
    dell’attestazione e’ specificata nell’attestazione stessa.
  27. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha
    l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
    Art. 9
    Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
  28. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3
    collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività
    professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando
    all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la
    massima consensualià’, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono
    promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di
    competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per
    tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
  29. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento
    ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
    2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna
    associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola
    professione.
    Art. 10
    Vigilanza e sanzioni
  30. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione
    delle disposizioni della presente legge.
  31. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio
    dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono
    sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
    settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
    Art. 11
    Clausola di neutralità finanziaria
  32. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
    agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti
    normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 14 gennaio 2013
    NAPOLITANO
    Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Visto, il Guardasigilli: Severino

Legge 92/2012 Link a seguire:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92!vig=

Decreto Legislativo 13 del 2013

Art. 2

                         Definizioni 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
    a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita’ intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita’ e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
    b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
    c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
    d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello
    svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita’ nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
    e) «competenza»: comprovata capacita’ di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e
    personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita’ acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
    f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e
    certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:
    1) il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione
    delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
    2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di
    competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;
    3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di
    competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorita’ competenti di cui al successivo punto 4;
    4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita’ competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9
    novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;
    g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarita’ di cui alla lettera f);
    h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
    i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La
    validazione delle competenze puo’ essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;
    l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;
    m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
    n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e
    certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.