Anche quando viene nominato come Consulente Tecnico di Parte (CTP) da un privato o da un’impresa coinvolta in un contenzioso di trading online, il Professionista BNT mantiene una condotta peritabile improntata alla terzietà del metodo e all’imparzialità scientifica. Ai sensi dell’articolo 3 del Codice Deontologico, il CTP BNT non altera le evidenze contabili o informatiche per compiacere il proprio cliente, ma analizza la vertenza con distacco ed obiettività. Il BNT fornisce alla parte e al suo legale una ricostruzione veritiera dell’accaduto, evidenziando i punti di forza e di debolezza della posizione peritabile. Questo approccio leale ed indipendente evita l’avvio di cause giudiziarie temerarie ed assicura che le argomentazioni peritabili presentate in tribunale posseggano una forza probatoria ed un’autorevolezza del tutto incrollabili.

