Obbligazione di Mezzi e Diligenza Tecnica nel Perito BNT

Ai sensi della Linea Guida CTS n. 01/2026, l’attività di consulenza tecnica e peritale svolta dal Professionista BNT nell’ambito del trading professionale si configura giuridicamente come un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Questa qualificazione stabilisce che il BNT non assume impegni aleatori sull’esito finale del giudizio o sull’accoglimento delle tesi tecniche da parte del Giudice o del CTU. Per contro, il professionista è tenuto ad eseguire la prestazione applicando la massima diligenza qualificata ex articolo 1176 comma 2 del Codice Civile, attenendosi rigorosamente alle regole della scienza economica e alle norme UNI vigenti codificate dalla CTS. Nel settore del trading online, questo principio assicura che il valore della prestazione del BNT risieda nell’accuratezza scientifica dell’indagine peritabile, nella bontà dei modelli quantitativi applicati e nella trasparenza metodologica, svincolando il compenso da promesse illusorie di vittoria processuale.