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E‑KINGTEAM INTERNATIONAL®

REGOLAMENTO n.1 – FORMAZIONE

Revisione del 12 luglio 2026

PREMESSE

Per formazione professionistica sono intese:

Formazione permanente

Rif. Legge 4/2013, art. 2, comma 3.

Formazione continua

Rif. D.lgs 109/2023, art. 3, comma 1, lett. e–f; art. 4, commi 1–3.

LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA (CTS)

Rif. Legge 4/2013, art. 2, comma 2.

Nella seduta del 12 luglio 2026, la CTS:

  • visto l’art. 2, comma 3 della Legge 4/2013;
  • vista la nota prot. n. 43122 del 23/10/2024 del MIM;
  • visto l’art. 3, comma 1, lett. e–f del D.lgs 109/2023;
  • visto l’art. 4, comma 1, lett. b del D.lgs 109/2023;
  • visto l’art. 4, comma 2 del D.lgs 109/2023;
  • visto l’art. 4, comma 3 del D.lgs 109/2023;
  • visti i profili professionali definiti dalla Norma UNI applicabile al settore;

adotta il seguente Regolamento.

Nota metodologica sulla classificazione europea delle competenze (EQF)

L’Associazione adotta i descrittori del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), ai sensi della Raccomandazione UE del 22 maggio 2017.

I livelli EQF 6 e 7:

  • non costituiscono titoli di studio statali,
  • certificano che il percorso formativo rispetta i descrittori europei di conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità.

La validazione della corrispondenza EQF è operata dalla CTS, ai sensi del D.lgs 109/2023.

Profili professionali UNI (revisionato)

(Revisionato: sostituite le denominazioni obsolete)

  • Professionista BNT tecnico del trading, dell’analisi finanziaria e del controllo qualità dei software di negoziazione – EQF 6
  • Professionista BNT esperto in perizie e docenze in scienze economico‑finanziarie con speciali competenze in borsa, negoziazione e titoli – EQF 7

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONISTICA DEI PROFESSIONISTI BNT

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Formazione professionale professionistica

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente e continua da parte del Professionista BNT, sia verso clienti privati, avvocati, sia nell’ambito dell’iscrizione all’Albo dei CTU.

La formazione erogata dall’Associazione è configurata come formazione formale, strutturata secondo programmi didattici definiti e coerenti con il D.lgs 109/2023.

Art. 2 – Aggiornamento e formazione (revisionato)

(Revisionato: aggiornate durate e denominazioni dei corsi)

La formazione professionistica comprende attività di:

  • aggiornamento,
  • formazione,
  • perfezionamento tecnico,
  • acquisizione di nuove competenze.

Le attività formative sono articolate su tre livelli: base, avanzato, specialistico.

Corsi obbligatori (revisionato)

Tutti i Professionisti BNT iscritti in Categoria 1 devono frequentare e superare:

Corso di mediazione peritale (revisionato)

Obbligatorio per i Professionisti BNT che esercitano attività di estimo. Il modulo da 40 ore è parte integrante del Livello 2.

Aggiornamento tecnico

Obbligo con cadenza biennale.

Art. 3 – Attività formative

L’attività di aggiornamento comprende:

  • corsi,
  • seminari,
  • convegni,
  • conferenze,
  • webinar,
  • congressi,
  • formazione a distanza.

Tutte le attività devono essere validate dalla CTS.

L’attività di formazione comprende:

a) corsi tecnici e specialistici;

b) corsi di specializzazione;

c) master professionali;

d) corsi per mediatori professionali nell’ambito dell’estimo.

Art. 4 – Metodologie didattiche

La formazione può essere erogata tramite:

  • lezioni frontali,
  • analisi di casi,
  • esercitazioni,
  • simulazioni,
  • formazione a distanza,
  • strumenti cartacei, telematici, audiovisivi e digitali.

Art. 5 – Definizioni

a) Legge professionale: Legge 4/2013 e D.lgs 109/2023. b) Attività formativa: ogni attività utile all’assolvimento dell’obbligo formativo. c) CFP: Credito Formativo Professionale – 4 ore = 1 CFP. d) Periodo formativo: arco temporale di valutazione dei CFP. e) Preparazione didattica: E‑Kingteam Italia S.r.l. Esami: CTS dell’Associazione Professionale.

Art. 6 – Libertà di formazione

Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative, salvo:

  • corsi obbligatori (art. 2),
  • corsi obbligatori per l’estimo.

La CTS valuta i CFP delle attività esterne svolte in Italia o UE.

TITOLO II – MODALITÀ DELLA FORMAZIONE

Art. 7 – Contenuto dell’obbligo formativo (revisionato)

(Revisionato: aggiornati CFP e durate)

L’obbligo formativo si considera assolto mediante:

  • superamento dell’esame CTS,
  • conseguimento dell’attestazione,
  • acquisizione dei CFP previsti.

CFP richiesti (revisionato)

  • 180 ore → 45 CFP
  • 200 ore → 50 CFP

Il Professionista può acquisire:

  • fino a 30 CFP/anno aggiuntivi,
  • ulteriori 20 CFP per attività di particolare rilevanza.

Titolo di Dottore della Professione

Conferito dal Presidente della CTS ai Professionisti che abbiano maturato:

  • CFP del percorso base,
  • CFP degli aggiornamenti periodici,
  • CFP delle attività di speciale rilevanza.

Art. 8 – Esenzioni ed esoneri

Esentati:

  • Aspiranti,
  • Investitori.

Esoneri su domanda:

  • gravidanza, parto, maternità/paternità;
  • grave malattia o infortunio;
  • interruzione dell’attività per almeno 6 mesi;
  • trasferimento all’estero;
  • forza maggiore.

Durata massima dell’esonero: un anno.

Art. 9 – Formazione specialistica

I Professionisti che hanno conseguito il titolo di Specialista sono soggetti all’obbligo di formazione continua con cadenza biennale.

TITOLO III – ATTESTATO E VALUTAZIONE

Art. 10 – Attestato, valutazione e accreditamento (revisionato)

(Revisionato: aggiornate procedure, CIA, firma digitale)

La CTS conserva:

  • attestati,
  • Patto Formativo,
  • documentazione didattica,
  • esiti d’esame,
  • verbali.

La valutazione è svolta da una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri.

L’assolvimento dell’obbligo formativo è condizione per mantenere l’iscrizione nelle categorie tecniche 1 e superiori.

Violazioni

La mancata o infedele attestazione costituisce infrazione disciplinare valutata dalla Commissione Giustizia.

Codice Identificativo di Accreditamento (CIA)

Ogni percorso formativo validato riceve un CIA:

EKT–ID–Anno–Progressivo

Il CIA è registrato nel Registro Ufficiale della Formazione.

Firma digitale e marca temporale (revisionato)

Tutte le attestazioni rilasciate dalla data della revisione devono essere:

  • firmate digitalmente dal Presidente della CTS,
  • corredate da Marca Temporale.

Pubblicazione

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale:

🔗 www.ekingteaminternational.eu

Validità

La validità è illimitata.

La CTS può modificare il Regolamento in ogni sua parte.

Per quanto non previsto, decide la CTS.

Milano, 12 luglio 2026

E‑KINGTEAM INTERNATIONAL® Il Presidente della CTS – Commissione Tecnico Scientifica

Francesco Maurizio Mulino

Nota di inquadramento normativo: In conformità con l’art. 4 del D.Lgs. 109/2023, la presente Associazione detiene la piena ed esclusiva competenza in materia di formazione professionale. Tale prerogativa — che copre l’intera filiera operativa, includendo la programmazione, la definizione dei contenuti, l’organizzazione didattica e la validazione dei percorsi — si estende a ogni tipologia di formazione (formale, continua e specialistica). Tale assetto è stato confermato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (nota prot. n. 43122 del 23/10/2024), che esclude qualsivoglia funzione di interferenza o eterodirezione esterna e conferma che l’Associazione è l’ente legittimato a disciplinare, regolare e certificare le competenze professionali nel proprio ambito di riferimento.